Credito di imposta
Il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica è disciplinato dall’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (decreto-legge Sud).
La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio per il 2026), all’art. 1, commi 439 e seguenti, ha confermato il finanziamento del credito d’imposta per gli anni 2026, 2027 e 2028.
Procedura di accesso al credito d'imposta per il 2026
Per l’anno 2026, ai fini della fruizione del credito d’imposta, la Legge di bilancio per il 2026, all’art. 1, comma 439, ha previsto che “gli operatori economici comunicano all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026”.
A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato tale comunicazione “inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027… all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione” preventiva.
La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, indica inoltre, l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 3882 del 30 gennaio 2026 sono stati approvati i modelli di comunicazione e di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, e definite le relative modalità di trasmissione telematica.
Soggetti beneficiari
Il decreto attuativo del 17 maggio 2024 recante le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica, stabilisce che possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo previsto all’art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023.
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Sono escluse dall’applicazione del beneficio anche le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento nonché le imprese in difficoltà, come definite all’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione europea.
Investimenti ammissibili
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651 del 2014, realizzati, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 4, del decreto-legge Sud, “dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028”, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che verranno impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Nel caso di beni immobili strumentali, sono agevolabili gli investimenti anche se riguardano beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.
Sono esclusi dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Inoltre, sono escluse le acquisizioni effettuate tra soggetti tra i quali sussistano i rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del Codice civile.
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
Il credito è differenziato per regioni, dimensioni dell’impresa ed entità dell’investimento.
In particolare, il credito di imposta è determinato secondo la tabella che segue:
|
Regioni |
Piccole Imprese |
Medie Imprese |
Grandi Imprese |
||
|
|
Progetti di investimento (1) |
Grandi progetti di investimento (2) |
Progetti di investimento (1) |
Grandi progetti di investimento (2) |
|
|
Campania |
60% |
40% |
50% |
40% |
40% |
|
Puglia |
60% |
40% |
50% |
40% |
40% |
|
Basilicata |
50% |
30% |
40% |
30% |
30% |
|
Calabria |
60% |
40% |
50% |
40% |
40% |
|
Sicilia |
60% |
40% |
50% |
40% |
40% |
|
Sardegna |
50% |
30% |
40% |
30% |
30% |
|
Molise |
50% |
30% |
40% |
30% |
30% |
|
Puglia (3) |
70% |
50% |
60% |
50% |
50% |
|
Sardegna (3) |
60% |
40% |
50% |
40% |
40% |
|
Abruzzo (4) |
35% |
15% |
25% |
15% |
15% |
|
Marche (4) |
35% |
15% |
25% |
15% |
15% |
|
Umbria (4) |
35% |
15% |
25% |
15% |
15% |
1) Progetti con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro.
2) Progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro (come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale).
3) Per i territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta.
4) Investimenti realizzati nei territori situati nelle "Zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE.
Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese sono calcolate secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» di cui all’art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651 del 2014.
*******
Modalità di fruizione
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
È cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.
Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo, pena la decadenza dai benefici goduti.
Ai fini del riconoscimento del credito, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili dev’essere certificato da un revisore legale dei conti o da una società abilitata.
***